Art. 33. Interventi a favore degli studenti portatori di handicap 1. Gli ERSU promuovono, anche a mezzo di convenzioni con l'universita' e altri soggetti pubblici o privati, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento dei piu' alti gradi degli studi agli studenti portatori di handicap. 2. In particolare gli ERSU: a) promuovono la realizzazione di un servizio di consulenza rivolta specificatamente a tali studenti; b) collaborano con l'universita' per la rimozione, anche all'interno delle strutture universitarie, delle barriere architettoniche; c) provvedono all'acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, da dislocare anche all'interno delle strutture universitarie per il superamento degli ostacoli derivanti da particolari tipi di handicap; d) erogano, qualora non siano in grado di fornire i servizi necessari direttamente o tramite convenzioni, contributi in denaro, e deliberano la maggiorazione dei benefici di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), della legge n. 390/1991; e) stipulano convenzioni per particolari tipi di trasporto fino alla sede universitaria e tra le diverse strutture universitarie; f) riservano ai portatori di handicap una quota di posti nelle strutture abitative gestite o convenzionate con l'ERSU; g) organizzano o favoriscono qualsiasi altro tipo di servizio, anche tramite convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti pubblici o privati, che possa facilitare la frequenza universitaria agli studenti portatori di handicap. 3. Ai fini della concessione dei benefici a carattere concorsuale sono detratte dal reddito familiare complessivo le spese sostenute per affrontare il particolare stato di disagio dello studente portatore di handicap.