Art. 33.
      Interventi a favore degli studenti portatori di handicap
 
  1.  Gli  ERSU  promuovono,  anche  a  mezzo  di   convenzioni   con
l'universita'   e   altri  soggetti  pubblici  o  privati,  tutte  le
iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che  impediscono  il
raggiungimento   dei  piu'  alti  gradi  degli  studi  agli  studenti
portatori di handicap.
  2. In particolare gli ERSU:
   a) promuovono  la  realizzazione  di  un  servizio  di  consulenza
rivolta specificatamente a tali studenti;
   b)   collaborano   con   l'universita'  per  la  rimozione,  anche
all'interno   delle   strutture   universitarie,    delle    barriere
architettoniche;
   c)  provvedono  all'acquisizione  di  strumenti  specifici  ad uso
collettivo,  da   dislocare   anche   all'interno   delle   strutture
universitarie   per   il  superamento  degli  ostacoli  derivanti  da
particolari tipi di handicap;
   d) erogano, qualora non  siano  in  grado  di  fornire  i  servizi
necessari direttamente o tramite convenzioni, contributi in denaro, e
deliberano  la maggiorazione dei benefici di cui all'art. 7, comma 1,
lettera e), della legge n. 390/1991;
   e) stipulano convenzioni per particolari tipi  di  trasporto  fino
alla sede universitaria e tra le diverse strutture universitarie;
   f)  riservano  ai  portatori  di handicap una quota di posti nelle
strutture abitative gestite o convenzionate con l'ERSU;
   g) organizzano o favoriscono qualsiasi  altro  tipo  di  servizio,
anche tramite convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti
pubblici  o  privati, che possa facilitare la frequenza universitaria
agli studenti portatori di handicap.
  3. Ai fini della concessione dei benefici a  carattere  concorsuale
sono  detratte  dal  reddito familiare complessivo le spese sostenute
per  affrontare  il  particolare  stato  di  disagio  dello  studente
portatore di handicap.