Art. 34.
              Interventi per attivita' a tempo parziale
 
  1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali gli ERSU possono
prevedere,  anche d'intesa con l'universita', l'erogazione di servizi
o di contributi finanziari a favore di studenti che collaborino  alle
attivita' di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 390/1991.
  2.  L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti
delle  risorse  disponibili  nei  bilanci  dei  singoli   ERSU,   con
esclusione  di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della
Regione e sulla base  di  graduatorie  annuali  formulate  secondo  i
criteri  di merito e di reddito fissati a norma degli articoli 4 e 13
della legge n. 390/1991.
  3. Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni  di
cui  al  comma  1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non danno luogo  ad  alcuna  valutazione  ai  fini  dei
pubblici  concorsi.  Gli  ERSU provvedono alla copertura assicurativa
contro gli infortuni.
  4. Le collaborazioni  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate  da
appositi  regolamenti  emanati  nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 13, comma 3, della legge n. 390/1991.