Art. 34. Interventi per attivita' a tempo parziale 1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali gli ERSU possono prevedere, anche d'intesa con l'universita', l'erogazione di servizi o di contributi finanziari a favore di studenti che collaborino alle attivita' di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 390/1991. 2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci dei singoli ERSU, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati a norma degli articoli 4 e 13 della legge n. 390/1991. 3. Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Gli ERSU provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 4. Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 390/1991.