Art. 35.
                        P u b b l i c i t a'
 
  1. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge n.  390/1991,
gli  ERSU inviano con decorrenza semestrale alle universita' l'elenco
di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente  legge,
ripartito per tipologia d'intervento.