Art. 36. S a n z i o n i 1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia comunque presentato una dichiarazione non corrispondente al vero al fine di usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dall'ERSU, e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 23 della legge n. 390/1991. 2. Il consiglio di amministrazione puo' comunque decidere la sospensione o la revoca dell'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.