Art. 36.
                           S a n z i o n i
 
  1.  Lo  studente  che  abbia  dichiarato  il falso o abbia comunque
presentato una dichiarazione non corrispondente al vero  al  fine  di
usufruire  dei  servizi  e  delle  prestazioni  erogate dall'ERSU, e'
soggetto alle sanzioni di cui all'art. 23 della legge n. 390/1991.
  2. Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  comunque  decidere  la
sospensione  o  la  revoca dell'utilizzazione dei servizi di cui alla
presente legge o di parte di essi, per gli utenti che  siano  incorsi
in sanzioni disciplinari.