Art. 38. Oggetto della tassa 1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'art. 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. 2. I corsi di studio delle universita' comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF. 3. La tassa e' dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' aventi sede legale nella Regione.