Art. 38.
                         Oggetto della tassa
 
  1. La tassa regionale per il  diritto  allo  studio  universitario,
prevista  dall'art. 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' dovuta per l'iscrizione  ai  corsi  di  studio  delle  universita'
statali  e  legalmente  riconosciute,  degli  istituti universitari e
degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli
di studio aventi valore legale.
  2. I corsi di studio  delle  universita'  comprendono  i  corsi  di
diploma   universitario,   di   diploma  di  laurea,  di  diploma  di
specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF.
  3. La tassa e' dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione  o
l'iscrizione  ai corsi di studio delle universita' aventi sede legale
nella Regione.