Art. 39. Soggetti passivi 1. La tassa e' dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di cui all'art. 38. 2. La tassa e' dovuta altresi' in caso di trasferimento da universita' aventi sede legale in altre regioni. 3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all'atto di iscrizione.