Art. 39.
                          Soggetti passivi
 
  1. La tassa e' dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano  o
si iscrivono ai corsi di cui all'art. 38.
  2.  La  tassa  e'  dovuta  altresi'  in  caso  di  trasferimento da
universita' aventi sede legale in altre regioni.
  3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa  alla  Regione
Marche in unica soluzione all'atto di iscrizione.