Art. 4.
                      Programmazione regionale
 
  1.    Il    Consiglio    regionale,    sentita    la     Conferenza
Regione-universita'  di  cui  all'art. 6, approva, in coerenza con il
bilancio pluriennale e con le previsioni del programma  regionale  di
sviluppo, il programma triennale degli interventi per il diritto allo
studio  universitario  sulla  base dei programmi degli enti regionali
per il diritto allo  studio  universitario  (ERSU)  e  del  piano  di
sviluppo delle universita' aventi sede nella Regione.
  2.   Il   programma  triennale  assicura  l'omogeneizzazione  delle
prestazioni, delle  tariffe  e  delle  condizioni  per  l'accesso  ai
servizi in tutto il territorio regionale.
  3. Il programma triennale contiene:
   a)  l'indicazione  degli obiettivi generali da perseguire e quelli
da realizzare in via prioritaria;
   b) le strategie e  gli  strumenti  utili  al  conseguimento  degli
obiettivi fissati;
   c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire
e  impegnare nel periodo di riferimento, comprese le risorse relative
al finanziamento degli oneri per il personale cosi' come  determinato
dalla dotazione organica di ciascun ERSU;
   d)  i  criteri  generali  per l'erogazione delle provvidenze sulla
base della normativa vigente;
   e) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della  Regione,  in
prospettiva triennale;
   f)  i  criteri  per la destinazione dei finanziamenti per spese di
gestione, d'investimento, di oneri  derivanti  dalla  proprieta'  dei
beni,  dando  priorita' ai servizi essenziali quali alloggi e mense e
promuovendo il progressivo riequilibrio delle strutture esistenti  in
ciascun ERSU;
   g) i criteri per la determinazione delle tariffe.
  4. Il piano triennale e' approvato con le modalita' di cui all'art.
7, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46.
  5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' approvare
eventuali  aggiornamenti del piano triennale che si rendono necessari
per l'adeguamento a nuove esigenze.
  6. Il programma triennale e' attuato mediante il programma  annuale
degli interventi, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile
di  ciascun  anno,  da  valere  per  l'anno successivo. In ogni caso,
trascorso il predetto termine, gli ERSU sono autorizzati a  prevedere
nel  proprio  bilancio  di  previsione,  a  titolo  di  finanziamento
regionale, una somma pari a quella prevista nell'anno precedente.
  7. Il programma annuale, in particolare contiene:
   a) il riparto dei finanziamenti per la spesa di gestione, compresi
gli oneri relativi al personale;
   b) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della Regione;
   c)  la  determinazione  della  quota  dei   fondi   da   devolvere
all'erogazione di borse di studio e dell'importo delle borse stesse;
   d) le condizioni per i prestiti d'onore;
   e) l'individuazione degli eventuali investimenti con l'indicazione
delle relative risorse finanziarie.
  8.  Il  finanziamento  relativo alle spese di gestione, determinato
sulla base di criteri  prestabiliti  dalla  Giunta  regionale,  viene
liquidato  a  ciascun  ERSU  in  unica  soluzione  entro  e non oltre
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore  della  legge  regionale
approvativa del bilancio di previsione.
  9.  L'esecuzione del programma annuale degli interventi e' affidata
agli ERSU.