Art. 4. Programmazione regionale 1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza Regione-universita' di cui all'art. 6, approva, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, il programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario sulla base dei programmi degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e del piano di sviluppo delle universita' aventi sede nella Regione. 2. Il programma triennale assicura l'omogeneizzazione delle prestazioni, delle tariffe e delle condizioni per l'accesso ai servizi in tutto il territorio regionale. 3. Il programma triennale contiene: a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria; b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati; c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impegnare nel periodo di riferimento, comprese le risorse relative al finanziamento degli oneri per il personale cosi' come determinato dalla dotazione organica di ciascun ERSU; d) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze sulla base della normativa vigente; e) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della Regione, in prospettiva triennale; f) i criteri per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione, d'investimento, di oneri derivanti dalla proprieta' dei beni, dando priorita' ai servizi essenziali quali alloggi e mense e promuovendo il progressivo riequilibrio delle strutture esistenti in ciascun ERSU; g) i criteri per la determinazione delle tariffe. 4. Il piano triennale e' approvato con le modalita' di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46. 5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendono necessari per l'adeguamento a nuove esigenze. 6. Il programma triennale e' attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, da valere per l'anno successivo. In ogni caso, trascorso il predetto termine, gli ERSU sono autorizzati a prevedere nel proprio bilancio di previsione, a titolo di finanziamento regionale, una somma pari a quella prevista nell'anno precedente. 7. Il programma annuale, in particolare contiene: a) il riparto dei finanziamenti per la spesa di gestione, compresi gli oneri relativi al personale; b) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della Regione; c) la determinazione della quota dei fondi da devolvere all'erogazione di borse di studio e dell'importo delle borse stesse; d) le condizioni per i prestiti d'onore; e) l'individuazione degli eventuali investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie. 8. Il finanziamento relativo alle spese di gestione, determinato sulla base di criteri prestabiliti dalla Giunta regionale, viene liquidato a ciascun ERSU in unica soluzione entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge regionale approvativa del bilancio di previsione. 9. L'esecuzione del programma annuale degli interventi e' affidata agli ERSU.