Art. 40.
                       Riscossione della tassa
 
  1.  La  Regione  si  avvale  delle  universita'  e dell'ISEF per le
funzioni relative alla  riscossione  della  tassa  mediante  apposita
convenzione  da stipularsi tra le parti, nella quale vengono definite
le modalita' di riscossione e versamento.