Art. 42.
                      Devoluzione dei proventi
 
  1.  I  proventi  della  tassa  regionale per il diritto allo studio
universitario  versati  alle  singole  universita'  e  all'ISEF  sono
attribuiti  ai  rispettivi  ERSU  per le finalita' di cui all'art. 3,
comma 23, della legge n. 549/1995.