Art. 43. E s o n e r i 1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all'art. 38, agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalita' di quelle applicate dalle universita' per il pagamento dei tributi di propria competenza. 2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge n. 390/1991, nonche' gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. 3. Le universita' e l'ISEF rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.