Art. 43.
                            E s o n e r i
 
  1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale  dal
pagamento  della  tassa,  di  cui  all'art. 38, agli studenti capaci,
meritevoli e privi di mezzi sono determinati  nelle  stesse  forme  e
modalita'  di quelle applicate dalle universita' per il pagamento dei
tributi di propria competenza.
  2. Sono esonerati dal  pagamento  gli  studenti  beneficiari  delle
borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge n. 390/1991,
nonche'   gli   studenti   risultati  idonei  nelle  graduatorie  per
l'ottenimento di tali benefici.
  3. Le universita' e l'ISEF rimborsano d'ufficio la tassa  regionale
agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.