Art. 47.
                          Norme finanziarie
 
  1. Alla copertura della spesa prevista dal comma 10 dell'art. 46 si
fa fronte, per l'anno 1996, con le disponibilita' recate dal capitolo
1340128 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  di
previsione   del   detto   anno;  per  gli  anni  successivi  con  le
disponibilita' recate  dai  capitoli  corrispondenti  nei  rispettivi
bilanci di previsione.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 2 settembre 1996
D'Ambrosio
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  (Omissis).