Art. 47. Norme finanziarie 1. Alla copertura della spesa prevista dal comma 10 dell'art. 46 si fa fronte, per l'anno 1996, con le disponibilita' recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del detto anno; per gli anni successivi con le disponibilita' recate dai capitoli corrispondenti nei rispettivi bilanci di previsione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 2 settembre 1996 D'Ambrosio ------ (Omissis).