Art. 6.
                   Conferenza Regione-universita'
 
  1. Al fine di concorrere alla formazione del programma triennale di
cui all'art. 4, di valutare lo stato di attuazione del  diritto  allo
studio  universitario  e  di  coordinare, ai sensi dell'art. 10 della
legge n. 390/1991, gli interventi della Regione e delle  universita',
e'  istituita  la Conferenza Regione-universita' per il coordinamento
degli interventi in materia  di  diritto  allo  studio  universitario
composta da:
   a)  il  presidente  della  Giunta  regionale o un assessore da lui
delegato, che la presiede;
   b) i rettori, o loro delegati, delle universita' aventi sede nella
Regione;
   c) i presidenti degli ERSU;
   d) il dirigente del servizio regionale competente per  il  diritto
allo studio o suo delegato;
   e)   un   rappresentante   degli  studenti  per  ogni  universita'
individuato  tra  quelli  eletti  nel  consiglio  di  amministrazione
dell'universita' e designato dagli stessi.
  2.  Le  funzioni  di  segretario sono svolte dal dirigente indicato
alla lettera d) del comma 1.
  3. La Conferenza:
   a) formula pareri  e  proposte  sul  programma  triennale  di  cui
all'art.  4;
   b)  promuove  incontri  periodici  per uniformare e migliorare gli
interventi  attuati  dagli  ERSU.  A  tali  incontri  partecipano   i
rappresentanti   degli   enti   locali   in   seno   ai  consigli  di
amministrazione degli ERSU e i direttori degli ERSU medesimi.
  4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno  e  comunque
in  occasione  della formulazione del piano triennale di cui all'art.
4.