Art. 6. Conferenza Regione-universita' 1. Al fine di concorrere alla formazione del programma triennale di cui all'art. 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 390/1991, gli interventi della Regione e delle universita', e' istituita la Conferenza Regione-universita' per il coordinamento degli interventi in materia di diritto allo studio universitario composta da: a) il presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato, che la presiede; b) i rettori, o loro delegati, delle universita' aventi sede nella Regione; c) i presidenti degli ERSU; d) il dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o suo delegato; e) un rappresentante degli studenti per ogni universita' individuato tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione dell'universita' e designato dagli stessi. 2. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente indicato alla lettera d) del comma 1. 3. La Conferenza: a) formula pareri e proposte sul programma triennale di cui all'art. 4; b) promuove incontri periodici per uniformare e migliorare gli interventi attuati dagli ERSU. A tali incontri partecipano i rappresentanti degli enti locali in seno ai consigli di amministrazione degli ERSU e i direttori degli ERSU medesimi. 4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno e comunque in occasione della formulazione del piano triennale di cui all'art. 4.