Art. 7. I s t i t u z i o n e 1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 spetta agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) costituiti nei seguenti comuni sede di universita': Ancona, Camerino, Macerata, Urbino. 2. L'ERSU ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' ente strumentale della Regione Marche ed e' dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ed il suo funzionamento e' regolato, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli della presente legge, da uno statuto e da regolamenti deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione. 3. L'ERSU esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.