Art. 7.
                        I s t i t u z i o n e
 
  1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 spetta  agli
enti  regionali  per  il  diritto  allo  studio  universitario (ERSU)
costituiti nei seguenti comuni sede di universita': Ancona, Camerino,
Macerata, Urbino.
  2. L'ERSU ha personalita' giuridica di diritto  pubblico,  e'  ente
strumentale della Regione Marche ed e' dotato di autonomia gestionale
ed  amministrativa  ed il suo funzionamento e' regolato, nel rispetto
di quanto previsto dai successivi articoli della presente  legge,  da
uno  statuto  e  da regolamenti deliberati a maggioranza assoluta dal
Consiglio di amministrazione.
  3.  L'ERSU  esercita  le funzioni ad esso attribuite dalla presente
legge nel quadro della programmazione  regionale  e  delle  direttive
impartite dalla Regione.