Art. 11.
                      F i n a n z i a m e n t o
 
  1.  Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge
e' autorizzata, per il triennio 1996/1998, la  spesa  complessiva  di
lire  800  milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1996, lire 300
milioni per l'anno 1997, lire 300 milioni per l'anno  1998.  Per  gli
anni  successivi  l'entita'  della spesa e' stabilita con le leggi di
approvazione dei rispettivi bilanci.
  2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
   a) quanto alla somma di lire 200 milioni, relativa all'anno  1996,
mediante  utilizzo  dello stanziamento iscritto a carico del capitolo
5100101, elenco n. 1, partita 17, dello  stato  di  previsione  della
spesa dello stesso anno;
   b)  quanto  alla  somma  di lire 300 milioni prevista per ciascuno
degli anni 1997  e  1998,  mediante  impiego  di  quota  parte  dello
stanziamento  iscritto  a carico del capitolo 5100203, partita 2, del
bilancio pluriennale 1996/1998;
   c)  per  gli  anni successivi mediante utilizzo di quota parte del
gettito dei tributi regionali.
  3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal
comma 1 sono iscritte:
   a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la  Giunta  regionale
e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per
l'anno  1996  con  la  seguente  denominazione  e  il  controindicato
stanziamento di competenza:  "contributi  per  interventi  urgenti  a
tutela  dei  beni  mobili  di interesse artistico e storico" lire 200
milioni;
   b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione;  e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 2 settembre 1996
D'Ambrosio