Art. 11. F i n a n z i a m e n t o 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per il triennio 1996/1998, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1996, lire 300 milioni per l'anno 1997, lire 300 milioni per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'entita' della spesa e' stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede: a) quanto alla somma di lire 200 milioni, relativa all'anno 1996, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101, elenco n. 1, partita 17, dello stato di previsione della spesa dello stesso anno; b) quanto alla somma di lire 300 milioni prevista per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100203, partita 2, del bilancio pluriennale 1996/1998; c) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del gettito dei tributi regionali. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte: a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza: "contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili di interesse artistico e storico" lire 200 milioni; b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 2 settembre 1996 D'Ambrosio