Art. 2.
                      Oggetto degli interventi
 
  1. I contributi sono concessi per interventi che hanno ad oggetto:
   a) beni di proprieta' di enti pubblici;
   b) beni di proprieta' di enti ecclesiastici e di privati.
  2. Dei beni di cui al comma 1 deve essere  assicurato  il  pubblico
godimento  secondo  quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre
1974, n. 53.