Art. 2. Oggetto degli interventi 1. I contributi sono concessi per interventi che hanno ad oggetto: a) beni di proprieta' di enti pubblici; b) beni di proprieta' di enti ecclesiastici e di privati. 2. Dei beni di cui al comma 1 deve essere assicurato il pubblico godimento secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53.