Art. 4.
                     Presentazione delle domande
 
  1.  I  soggetti proprietari del bene presentano al presidente della
Giunta regionale,  entro  trenta  giorni  da  quello  in  cui  si  e'
verificato  l'evento  dannoso  o  si e' constatata la sussistenza del
pericolo di danno imminente, la domanda di contributo.
  2. La domanda e' redatta in conformita' al modello predisposto  dal
servizio regionale attivita' e beni culturali.