Art. 4. Presentazione delle domande 1. I soggetti proprietari del bene presentano al presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni da quello in cui si e' verificato l'evento dannoso o si e' constatata la sussistenza del pericolo di danno imminente, la domanda di contributo. 2. La domanda e' redatta in conformita' al modello predisposto dal servizio regionale attivita' e beni culturali.