Art. 6.
                     Concessione del contributo
 
  1.  La  Giunta  regionale  delibera  la concessione del contributo,
previa predeterminazione dei criteri cosi' come previsti dall'art.  5
della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44, e ne da'  comunicazione
ai destinatari entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
  2. L'ammontare del contributo non puo' superare la somma di lire 30
milioni per ciascun intervento.