Art. 6. Concessione del contributo 1. La Giunta regionale delibera la concessione del contributo, previa predeterminazione dei criteri cosi' come previsti dall'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44, e ne da' comunicazione ai destinatari entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. 2. L'ammontare del contributo non puo' superare la somma di lire 30 milioni per ciascun intervento.