Art. 3.
                         Comitato regionale
 
  1.  Per  l'attuazione  del  programma  di  iniziative  di  cui alla
presente legge e' istituito il "comitato regionale per  le  attivita'
celebrative  delle  ricorrenze  della  istituzione della Repubblica e
della promulgazione della Costituzione".
  2. Il comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed e' composto
dai seguenti soggetti o loro delegati:
   a) il presidente del Consiglio  con  funzioni  di  presidente  del
comitato;
   b) il presidente della Giunta regionale;
   c)  i  presidenti  dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), dell'Unione  delle  province  italiane  (UPI)  e  dell'Unione
nazionale  delle comunita' ed enti montani (UNCEM), aventi sede nelle
Marche;
   d) i  presidenti  dei  comitati  regionali  delle  associazioni  e
federazioni partigiane e combattentistiche;
   e)  il  presidente  dell'Istituto  regionale  per  il movimento di
liberazione nelle Marche;
   f) il presidente della commissione pari opportunita'  tra  uomo  e
donna;
   g) i rettori delle universita' marchigiane;
   h) il sovrintendente scolastico regionale per le Marche;
   i) i provveditori agli studi delle province marchigiane.
  3.  Il  presidente  del  Consiglio  regionale,  entro  venti giorni
dall'entrata in vigore della presente  legge,  provvede  con  proprio
decreto alla costituzione del comitato.
  4.  Il  comitato  puo'  eleggere, nel proprio interno, un esecutivo
presieduto dal Presidente del Consiglio.
  5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente
del servizio beni e attivita' Culturali.
  6. Il comitato, nella  predisposizione  del  programma,  si  avvale
della  consulenza  tecnico-scientifica di istituti di storia locale e
di   personalita'   altamente   qualificate    sotto    il    profilo
storico-culturale.