Art. 5.
                      F i n a n z i a m e n t i
 
  1.  Per  gli  interventi  previsti  dall'art. 2 sono autorizzate le
seguenti spese:
   a) lire 100 milioni per l'anno 1996;
   b) lire 100 milioni per l'anno 1997;
   c) lire 100 milioni per l'anno 1998.
  2. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dall'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 1 si provvede:
   a)  per  ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante utilizzazione di
quota parte  delle  disponibilita'  ascritte  ai  fini  del  bilancio
pluriennale  1995/1997  adottato  ai  sensi  dell'art. 54 della legge
regionale 28 marzo 1995, n. 16 a carico del capitolo 4112105;
   b) per l'anno 1998 mediante utilizzo di quota  parte  delle  somme
assegnate  alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilita'
di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970 e successive  modificazioni
ed integrazioni.
  3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
effetto  del  comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che
la Giunta regionale  e'  autorizzata  ad  istituire  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  per  l'anno  1996  avente la
seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di  competenza
e  di  cassa:  "spese  per  la celebrazione del 50 anniversario della
istituzione   della   Repubblica   e   della   promulgazione    della
Costituzione", lire 100 milioni; per gli anni successivi a carico del
capitolo corrispondente.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 2 settembre 1996
D'Ambrosio