Art. 5. F i n a n z i a m e n t i 1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 sono autorizzate le seguenti spese: a) lire 100 milioni per l'anno 1996; b) lire 100 milioni per l'anno 1997; c) lire 100 milioni per l'anno 1998. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede: a) per ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante utilizzazione di quota parte delle disponibilita' ascritte ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 adottato ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 16 a carico del capitolo 4112105; b) per l'anno 1998 mediante utilizzo di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilita' di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 avente la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "spese per la celebrazione del 50 anniversario della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione", lire 100 milioni; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 2 settembre 1996 D'Ambrosio