Art. 2. S o c i 1. I soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 promuovono la partecipazione alla societa' di altri enti pubblici o privati, istituti finanziari, associazioni rappresentative di categorie economiche, consorzi tra gli enti e gli organismi predetti, in grado di contribuire utilmente alle finalita' della societa'.