Art. 2.
                               S o c i
 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  1  comma  1  promuovono  la
partecipazione  alla  societa'  di  altri  enti  pubblici  o privati,
istituti  finanziari,  associazioni  rappresentative   di   categorie
economiche,  consorzi tra gli enti e gli organismi predetti, in grado
di contribuire utilmente alle finalita' della societa'.