Art. 3. Costituzione della societa' 1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a formalizzare gli atti relativi alla costituzione della societa', sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari a lire 1.750.000.000. 2. Lo statuto della societa' e' approvato dal Consiglio regionale. 3. Negli organi sociali deve essere assicurata una rappresentanza della Regione proporzionale alla partecipazione azionaria.