Art. 3.
                     Costituzione della societa'
 
  1.   Il   Presidente   della  Giunta  regionale  e'  autorizzato  a
formalizzare gli atti  relativi  alla  costituzione  della  societa',
sottoscrivendo   una   quota   del   capitale  sociale  pari  a  lire
1.750.000.000.
  2. Lo statuto della societa' e' approvato dal Consiglio regionale.
  3. Negli organi sociali deve essere assicurata  una  rappresentanza
della Regione proporzionale alla partecipazione azionaria.