Art. 6. Snellimento delle procedure urbanistiche e autorizzative 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nelle ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale del Comune di Genova o il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure prevedano l'obbligo di strumento urbanistico attuativo di approvazione comunale, si puo' procedere tramite concessione edilizia convenzionata, previa approvazione di uno schema di assetto urbanistico redatto ai sensi delle disposizioni del Piano Territoriale predetto esteso a tutta l'area assoggettata a strumento urbanistico attuativo. 2. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 il Comune di Genova promuove la costituzione di una conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti degli uffici comunali competenti e i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o degli enti tenuti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.