Art. 6.
      Snellimento delle procedure urbanistiche e autorizzative
 
  1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui alla presente legge,
nelle ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale del Comune  di
Genova  o  il  Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti
Produttivi dell'Area Centrale Ligure prevedano l'obbligo di strumento
urbanistico attuativo di approvazione  comunale,  si  puo'  procedere
tramite  concessione  edilizia  convenzionata, previa approvazione di
uno schema di assetto urbanistico redatto ai sensi delle disposizioni
del Piano Territoriale predetto esteso a tutta l'area assoggettata  a
strumento urbanistico attuativo.
  2.   Ai  fini  del  rilascio  delle  concessioni  edilizie  per  la
realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1  comma  2  il
Comune  di  Genova  promuove  la  costituzione  di  una conferenza di
servizi,  alla  quale  partecipano  i  rappresentanti  degli   uffici
comunali  competenti  e  i rappresentanti delle amministrazioni dello
Stato o degli enti tenuti  al  rilascio  di  pareri,  autorizzazioni,
approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.