Art. 8. Accordo di programma 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 e fino al 30 giugno 1999 anche quando essi comportino varianti alle previsioni degli strumenti urbanistici o dei piani territoriali di livello sovracomunale, vigenti o adottati, puo' essere promossa la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) secondo la procedura prevista dal presente articolo. 2. La stipulazione dell'accordo di programma e' promossa dal Sindaco di Genova; la stipulazione puo' essere promossa anche su iniziativa della societa' che a tal fine rivolge apposita istanza al Sindaco. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. 4. L'accordo di programma e' approvato con atto formale dal Sindaco; l'approvazione sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. 5. L'accordo di programma deve contenere un piano previsionale sulla fattibilita' giuridica, tecnica, economico-finanziaria e socio-economica delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo. 6. Qualora l'accordo di programma comporti le varianti di cui al comma 1: a) deve essere dimostrata la coerenza del relativo progetto con le finalita' proprie dei piani che si intendono variare, fermo restando l'obbligo, in caso di accertata incompatibilita' e incongruenza, di specificare i provvedimenti parziali o generali da adottarsi a salvaguardia delle previsioni di ciascun piano fino alla sua revisione, in modo da assicurare la necessaria ricomposizione dell'assetto territoriale della zona interessata dall'accordo di programma; b) deve essere verificata la completa adeguatezza delle infrastrutture esistenti o comunque previste dal progetto in modo da assicurare che gli interventi progettati si inseriscano in un contesto urbanistico ed ambientale idoneo ad ospitare le future attivita' che verranno ad insediarsi; c) gli atti presentati nel corso della prima seduta della conferenza unitamente al relativo verbale devono essere depositati, a cura del Comune di Genova, a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale, ai fini della eventuale presentazione, entro lo stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse; d) le osservazioni devono essere presentate al Comune di Genova, il quale, entro quindici giorni, le istruisce e le sottopone alla decisione della conferenza in sede deliberante. 7. Nell'ipotesi in cui l'accordo di programma comporti soltanto varianti allo strumento urbanistico generale, l'approvazione da parte del Sindaco e' subordinata all'acquisizione dell'assenso del Consiglio comunale, da rendersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso infruttuosamente il quale si procede d'ufficio alla sua iscrizione al relativo ordine del giorno. 8. L'accordo di programma qualora comporti anche varianti ai piani territoriali di livello sovracomunale: a) e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa acquisizione dell'assenso del Consiglio regionale da acquisirsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorso infruttuosamente il quale si procede d'ufficio all'iscrizione al relativo ordine del giorno; b) e' sottoscritto dal Sindaco previa acquisizione dell'assenso di cui al comma 7. 9. La societa' partecipa alla conferenza e puo' sottoscrivere l'accordo ai soli fini dell'assunzione delle obbligazioni di sua competenza per l'attuazione degli interventi.