Art. 8.
                        Accordo di programma
 
  1. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  all'articolo  1
comma  2  e  fino  al  30  giugno  1999  anche quando essi comportino
varianti alle previsioni degli  strumenti  urbanistici  o  dei  piani
territoriali  di  livello  sovracomunale,  vigenti  o  adottati, puo'
essere promossa la stipulazione di  accordi  di  programma  ai  sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle
autonomie   locali)   secondo  la  procedura  prevista  dal  presente
articolo.
  2. La  stipulazione  dell'accordo  di  programma  e'  promossa  dal
Sindaco  di  Genova;  la  stipulazione  puo' essere promossa anche su
iniziativa della societa' che a tal fine rivolge apposita istanza  al
Sindaco.
  3.  Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo di
programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti  di
tutte le Amministrazioni interessate.
  4.  L'accordo  di  programma  e'  approvato  con  atto  formale dal
Sindaco; l'approvazione sostituisce  ad  ogni  effetto  gli  atti  di
intesa,  i  pareri,  le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta
previsti dalle leggi statali e regionali.
  5. L'accordo di programma  deve  contenere  un  piano  previsionale
sulla   fattibilita'   giuridica,  tecnica,  economico-finanziaria  e
socio-economica delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo.
  6. Qualora l'accordo di programma comporti le varianti  di  cui  al
comma 1:
   a) deve essere dimostrata la coerenza del relativo progetto con le
finalita'  proprie dei piani che si intendono variare, fermo restando
l'obbligo, in caso di accertata incompatibilita' e  incongruenza,  di
specificare  i  provvedimenti  parziali  o  generali  da  adottarsi a
salvaguardia  delle  previsioni  di  ciascun  piano  fino  alla   sua
revisione,   in  modo  da  assicurare  la  necessaria  ricomposizione
dell'assetto territoriale  della  zona  interessata  dall'accordo  di
programma;
   b)   deve   essere   verificata   la  completa  adeguatezza  delle
infrastrutture esistenti o comunque previste dal progetto in modo  da
assicurare  che  gli  interventi  progettati  si  inseriscano  in  un
contesto urbanistico ed  ambientale  idoneo  ad  ospitare  le  future
attivita' che verranno ad insediarsi;
   c)  gli  atti  presentati  nel  corso  della  prima  seduta  della
conferenza unitamente al relativo verbale devono essere depositati, a
cura del Comune di Genova, a libera visione del pubblico  per  trenta
giorni   consecutivi,  previo  avviso  affisso  all'albo  pretorio  e
pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione  regionale,  ai  fini
della   eventuale   presentazione,   entro   lo  stesso  periodo,  di
osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;
   d)  le  osservazioni devono essere presentate al Comune di Genova,
il quale, entro quindici giorni, le istruisce  e  le  sottopone  alla
decisione della conferenza in sede deliberante.
  7.  Nell'ipotesi  in  cui  l'accordo di programma comporti soltanto
varianti allo strumento urbanistico generale, l'approvazione da parte
del  Sindaco  e'  subordinata   all'acquisizione   dell'assenso   del
Consiglio  comunale,  da  rendersi  nel  termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, decorso  infruttuosamente  il  quale  si
procede d'ufficio alla sua iscrizione al relativo ordine del giorno.
  8.  L'accordo di programma qualora comporti anche varianti ai piani
territoriali di livello sovracomunale:
   a) e' approvato con decreto del Presidente della Giunta  regionale
previa   acquisizione   dell'assenso   del   Consiglio  regionale  da
acquisirsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento  degli  atti,
decorso infruttuosamente il quale si procede d'ufficio all'iscrizione
al relativo ordine del giorno;
   b) e' sottoscritto dal Sindaco previa acquisizione dell'assenso di
cui al comma 7.
  9.  La  societa'  partecipa  alla  conferenza  e puo' sottoscrivere
l'accordo ai soli fini  dell'assunzione  delle  obbligazioni  di  sua
competenza per l'attuazione degli interventi.