Art. 4.
         Elezione del Presidente - Validita' delle riunioni
 
  1. La Commissione, nella sua prima  riunione,  elegge  a  scrutinio
segreto  un  Presidente,  un  Vice Presidente e un segretario. Per la
prima votazione  e'  richiesta  la  maggioranza  assoluta  e  per  la
successiva la maggioranza semplice.
  2.  Il  Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal
Segretario.
  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni
sono esercitate dal Vice Presidente.
  4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana.
  5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare e' comunicato ai componenti della Commissione almeno  due
giorni prima della riunione.