Art. 4. Elezione del Presidente - Validita' delle riunioni 1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. Per la prima votazione e' richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice. 2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. 4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana. 5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e' comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.