Art. 5. Consulenza 1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di tre esperti in materia di contabilita' e bilanci e di ingegneria civile, anche esterni all'Amministrazione regionale, scelti dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l'elezione dei suoi organi. 2. Per la scelta dei componenti del Collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981, n. 45.