Art. 5.
                             Consulenza
 
  1.  Per  lo  svolgimento  del  suo mandato la Commissione si avvale
anche della consulenza di tre esperti in materia  di  contabilita'  e
bilanci  e  di  ingegneria  civile, anche esterni all'Amministrazione
regionale, scelti dalla Commissione nella sua prima riunione,  subito
dopo l'elezione dei suoi organi.
  2.  Per  la  scelta  dei  componenti  del Collegio degli esperti la
Commissione si avvale del procedimento e  delle  norme  di  cui  alla
legge 12 agosto 1981, n. 45.