Art. 6. Termine 1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua costituzione. 2. Al termine della indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio Regionale. 3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o piu' relazioni di minoranza. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 5 settembre 1996 DISTASO