Art. 6.
                               Termine
 
  1.  La  Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro
mesi dalla sua costituzione.
  2. Al termine della indagine la Commissione redige  e  approva  una
relazione finale da trasmettere al Consiglio Regionale.
  3.  I Commissari dissenzienti possono redigere una o piu' relazioni
di minoranza.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 5 settembre 1996
                               DISTASO