Art. 2. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Venezia, 8 ottobre 1996 GALAN