Art. 2.
 
  1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservala  e  di farla
osservare come legge della Regione Veneta.
   Venezia, 8 ottobre 1996
                                GALAN