Art. 10. Direttore generale 1. Il direttore generale e' responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV, nonche' della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV, di cui e' il legale rappresentante. 2. Il direttore generale provvede in particolare: a) alla direzione, all'indinzzo ed al coordinamento della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali dell'ARPAV; b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi; c) alla predisposizione del piano pluriennale di attivita' di cui all'articolo 16; d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15; e) all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; f) all'approvazione del programma annuale di attivita' di cui all'articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 6; g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una relazione annuale sulla attivita' svolta e sui risultati conseguiti; h) alla stipula di contratti e di convenzioni; i) alla nomina dei direttori delle aree funzio'nali di cui all'articolo 13, nonche' dei direttori dei dipartimenti provinciali di cui all'articolo 14. 3. Il direttore generale e' nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 e successive modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessanta anni; b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalita',con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquista negli otto anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso; c) adeguata qualificazione in materia ambientale. 4. Il direttore generale dura in carica di norma,cinque anni; l'incarico e' rinnovabile. Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale. 5. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale. 6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori generali delle unita' locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili. 7. Il Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non e' compatibile con altre attivita' professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.