Art. 10.
                         Direttore generale
 
  1.  Il  direttore  generale e' responsabile della realizzazione dei
compiti istituzionali dell'ARPAV,  nonche'  della  corretta  gestione
delle  risorse  finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine
al direttore generale  sono  attribuiti  tutti  i  poteri  gestionali
dell'ARPAV, di cui e' il legale rappresentante.
  2. Il direttore generale provvede in particolare:
   a)   alla   direzione,  all'indinzzo  ed  al  coordinamento  della
struttura centrale e dei dipartimenti provinciali dell'ARPAV;
   b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di  qualita'  dei
servizi;
   c)  alla predisposizione del piano pluriennale di attivita' di cui
all'articolo 16;
   d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;
   e)  all'approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  del  conto
consuntivo;
   f)  all'approvazione  del  programma  annuale  di attivita' di cui
all'articolo 16, delle convenzioni e degli accordi  di  programma  di
cui all'articolo 6;
   g)  alla  predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una
relazione annuale sulla attivita' svolta e sui risultati conseguiti;
   h) alla stipula di contratti e di convenzioni;
   i) alla  nomina  dei  direttori  delle  aree  funzio'nali  di  cui
all'articolo  13,  nonche' dei direttori dei dipartimenti provinciali
di cui all'articolo 14.
  3. Il direttore generale e' nominato, in deroga a quanto  stabilito
dalla   legge   regionale  1  settembre  1993,  n.  46  e  successive
modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare,  almeno  trenta
giorni  prima  della  scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  nel  bollettino  ufficiale  della  Regione,  dal  Consiglio
regionale,  su  proposta  della  Giunta  regionale, tra i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
   a) eta' non superiore a sessanta anni;
   b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti
rispetto  alle  funzioni  da  svolgere  ed   attestanti   qualificata
formazione   ed   attivita'  professionale  di  direzione  tecnica  o
amministrativa in enti o  strutture  pubbliche  private  di  medie  o
grandi  dimensioni,  dove  abbiano  svolto  mansioni  di  particolare
rilievo  e  professionalita',con   esperienza   dirigenziale   almeno
quinquennale  acquista  negli  otto  anni  precedenti  alla  data  di
pubblicazione dell'avviso;
   c) adeguata qualificazione in materia ambientale.
  4. Il direttore generale  dura  in  carica  di  norma,cinque  anni;
l'incarico  e' rinnovabile. Il direttore generale decade, comunque, a
seguito  della  scadenza  della  legislatura,   al   compimento   del
novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale.
  5.  Il  rapporto  di  lavoro  del direttore generale e' regolato da
contratto di diritto  privato,  stipulato  con  il  Presidente  della
Giunta regionale.
  6.  I  contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti
per i direttori generali delle  unita'  locali  socio  sanitarie  del
Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.
  7.  Il  Presidente  della Giunta regionale su proposta della Giunta
regionale  approvata   dal   Consiglio   regionale,   provvede   alla
risoluzione  del  contratto nei casi previsti dalla normativa vigente
ovvero dal contratto medesimo.
  8.  L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro
a tempo pieno, non e' compatibile con altre attivita' professionali e
cariche elettive pubbliche; per  i  dipendenti  degli  enti  pubblici
determina il collocamento in aspettativa senza assegni.