Art. 11.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
  1.  Il  collegio  dei  revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi,  nominati,  in  deroga  a  quanto  stabilito  dalla  legge
regionale  n.  46/1993, previo specifico avviso da pubblicare, almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine per  la  presentazione
delle  domande, nel Bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio
regionale.
  2. I componenti del collegio sono scelti tra i  revisori  contabili
iscritti   nel   registro   previsto   dall'articolo  1  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.  88.  Il  presidente  e'  eletto  dai
membri  del  collegio  nella  prima riunione, convocata e presieduta,
fino al momento dell'elezione,dal direttore generale dell'ARPAV.
  3. collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
  4. Ai componenti del collegio spetta un'indennita' annua lorda pari
a quella spettante ai componenti  del  collegio  dei  revisori  delle
unita'  locali  socio  sanitarie,  di cui all'articolo 10 della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56.
  5. Il collegio dei revisori esercita funzioni  di  controllo  e  di
verifica  contabile, con i poteri e secondo le modalita' previste per
il collegio dei revisori delle unita' locali socio sanitarie, di  cui
al Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.