Art. 11. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, nominati, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale n. 46/1993, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale. 2. I componenti del collegio sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente e' eletto dai membri del collegio nella prima riunione, convocata e presieduta, fino al momento dell'elezione,dal direttore generale dell'ARPAV. 3. collegio dei revisori dura in carica cinque anni. 4. Ai componenti del collegio spetta un'indennita' annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle unita' locali socio sanitarie, di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. 5. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalita' previste per il collegio dei revisori delle unita' locali socio sanitarie, di cui al Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.