Art. 13.
               Organizzazione della direzione centrale
 
  1. La direzione centrale comprende tre aree funzionali denominate:
   a) area tecnico-scientifica;
   b) area amministrativa;
   c) area ricerca, studi, formazione ed informazione.
  2.    L'area    tecnico-scientifica   provvede   alla   promozione,
programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi  alle
attivita' tecnico-scientifiche dell'ARPAV.
  3. L'area amministrativa svolge le attivita' connesse alla gestione
del  personale,  del  bilancio  e  del patrimonio, nonche' ogni altra
attivita' amministrativa di carattere unitario.
  4. L'area ricerca, studi,  formazione  ed  informazione  svolge  le
funzioni  relative  alla  promozione  ed allo sviluppo della ricerca,
alla rilevazione sullo stato della stessa  e  sull'avanzamento  delle
tecnologie  piu'  innovative  per  la  migliore tutela dell'ambiente;
provvede    altresi'    all'organizzazione    delle    attivita'   di
documentazione, di formazione e di aggiornamento  del  personale,  di
informazione,  sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, nonche'
alla gestione del sistema informativo ambientale regionale.
  5. L'organizzazione, la dotazione organica, nonche' le modalita' di
funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree
funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.
  6. A ciascuna area e' preposto un direttore nominato dal  direttore
generale,  con  provvedimento  motivato,  e  scelto  tra  soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
   a) eta' non superiore a sessanta anni;
   b) diploma di laurea:
    1)  in  discipline  tecniche  o  scientifiche  per  il  direttore
dell'area tecnico-scientifica;
    2)  in  discipline  giuridiche  o  economiche  per  il  direttore
dell'area amministrativa;
    3)  tecnico-scientifica  coerente  rispetto  alle   funzioni   da
svolgere  per  il  direttore  dell'area ricerca e studi,formazione ed
informazione;
   c) specifici  e  documentati  requisiti,  coerenti  rispetto  alle
funzioni   da   svolgere  ed  attestanti  qualificata  formazione  ed
attivita'   professionale,   con   esperienza   dirigenziale   almeno
quinquennale  acquisita  in  enti  o strutture pubbliche o private di
medie o grandi dimensioni;
   d) adeguata qualificazione in materia ambientale,limitatamente  ai
direttori  dell'area  tecnico-scientifica e dell'area ricerca, studi,
formazione ed informazione.
  7. I direttori  di  area  durano  in  carica  quanto  il  direttore
generale.
  8.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  direttori di area e' regolato da
contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.
  9. I contenuti del contratto fanno riferimento a  quelli  stabiliti
per  i  direttori amministrativi e sanitari delle unita' locali socio
sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.
  10. Il direttore generale provvede alla risoluzione  del  contratto
nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente  ovvero  dal contratto
medesimo.
  11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di  lavoro
a tempo pieno, non e' compatibile con altre attivita' professionali e
cariche  elettive  pubbliche;  per  i  dipendenti degli enti pubblici
determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
  12.  Sono  strutture   specializzate   della   direzione   centrale
dell'ARPAV, con competenza sull'intero territorio regionale, anche il
dipartimento  per l'agrometeorologia,il centro valanghe di Arabba, il
centro  agro-chimico  dell'ESAV,  che  devono  essere   riorganizzati
secondole modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.