Art. 14. Dipartimenti provinciali 1. In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAV, che, per la realizzazione dei programmi e attivita' di competenza, godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree della direzione centrale. 2. Ad ogni dipartimento provinciale e' preposto un direttore nominato dal direttore generale, di intesa con il presidente della provincia, tra i dirigenti dell'ARPAV in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private. 3. Fino alla stipula di apposito contratto per il personale dell'ARPAV, di cui all'articolo 26, ai direttori dei dipartimenti provinciali e' attribuito il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti regionali apicali ovvero viene mantenuto il trattamento economico in godimento all'atto della nomina, qualora piu' favorevole. 4. L'organizzazione, la dotazione organica, nonche' le modalita' di funzionamento dei dipartimenti provinciali sono definite dal regolamento di cui all'articolo 15. 5. Il direttore generale individua le strutture dei dipartimenti provinciali che svolgono determinate funzioni a livello interprovinciale o regionale.