Art. 14.
                      Dipartimenti provinciali
 
  1.  In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali
dell'ARPAV, che, per la realizzazione dei programmi  e  attivita'  di
competenza,  godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse
loro assegnate dal direttore  generale.  I  dipartimenti  provinciali
riferiscono alle aree della direzione centrale.
  2.  Ad  ogni  dipartimento  provinciale  e'  preposto  un direttore
nominato dal direttore generale, di intesa con  il  presidente  della
provincia,  tra  i  dirigenti  dell'ARPAV  in  possesso  dei seguenti
requisiti:
   a) eta' non superiore a sessantacinque anni;
   b)  diploma  di  laurea  in  discipline   tecnico-scientifiche   e
specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere   ed   attestanti   qualificata   formazione   ed  attivita'
professionale,  con  esperienza  dirigenziale   almeno   quinquennale
acquisita in enti o strutture pubbliche o private.
  3.  Fino  alla  stipula  di  apposito  contratto  per  il personale
dell'ARPAV, di cui all'articolo 26,  ai  direttori  dei  dipartimenti
provinciali  e'  attribuito  il  trattamento  economico  e  normativo
previsto per i dirigenti regionali apicali ovvero viene mantenuto  il
trattamento  economico  in  godimento  all'atto della nomina, qualora
piu' favorevole.
  4. L'organizzazione, la dotazione organica, nonche' le modalita' di
funzionamento  dei  dipartimenti  provinciali   sono   definite   dal
regolamento di cui all'articolo 15.
  5.  Il  direttore  generale individua le strutture dei dipartimenti
provinciali   che   svolgono   determinate   funzioni    a    livello
interprovinciale o regionale.