Art. 15.
                             Regolamento
 
  1. Il regolamento dell'ARPAV e' predisposto dal direttore generale,
sentiti  i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13; il
regolamento e' approvato dalla Giunta regionale, acquisito il  parere
del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9.
  2. Il regolamento e' modificato con le medesime procedure di cui al
comma 1.
  3.  Il  regolamento  disciplina  il  funzionamento dell'ARPAV e, in
particolare, definisce:
   a) l'organizzazione e la dotazione organica,nonche'  le  modalita'
di  funzionamento  delle articolazioni della direzione centrale e dei
dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 13  e
14,  garantendo  le  attivita'  di  vigilanza  e  controllo anche nel
periodo prefestivo, festivo  e  notturno,  con  obbligo  di  apposita
relazione annuale sull'attivita' svolta;
   b)  i servizi che l'ARPAV assicura alla Regione, alle province, ai
comuni, alle comunita' montane e ai dipartimenti di prevenzione delle
unita' locali socio sanitarie;
   c)  le  modalita'  per  la  prestazione  da  parte  dell'ARPAV  di
attivita' tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a
quelli  previsti  alla lettera b),sulla base di apposite convenzioni,
nonche' a privati;
   d)  le  modalita'  per  la  prestazione  da  parte  dell'ARPAV  di
attivita'  tecnico-scientifiche  e  di  servizi  di  informazione   e
documentazione,  a  condizioni di particolare favore, ad associazioni
prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
   e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali  di  cui
all'articolo 20;
   f)   le   modalita'   di  acquisizione  di  specifiche  consulenze
professionali;
   g) la contabilita' dell'ARPAV, individuando anche i criteri per la
tenuta di una contabilita' di tipo economico.