Art. 15. Regolamento 1. Il regolamento dell'ARPAV e' predisposto dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13; il regolamento e' approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9. 2. Il regolamento e' modificato con le medesime procedure di cui al comma 1. 3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAV e, in particolare, definisce: a) l'organizzazione e la dotazione organica,nonche' le modalita' di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14, garantendo le attivita' di vigilanza e controllo anche nel periodo prefestivo, festivo e notturno, con obbligo di apposita relazione annuale sull'attivita' svolta; b) i servizi che l'ARPAV assicura alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunita' montane e ai dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie; c) le modalita' per la prestazione da parte dell'ARPAV di attivita' tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera b),sulla base di apposite convenzioni, nonche' a privati; d) le modalita' per la prestazione da parte dell'ARPAV di attivita' tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali; e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali di cui all'articolo 20; f) le modalita' di acquisizione di specifiche consulenze professionali; g) la contabilita' dell'ARPAV, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilita' di tipo economico.