Art. 18.
                Comitato provinciale di coordinamento
 
  1. Presso ciascuna Provincia e' istituito un  comitato  provinciale
di  coordinamento,  al  fine  di  garantire  il  coordinamento  delle
attivita' del dipartimento provinciale dell'ARPAV  con  le  attivita'
delle  competenti strutture della provincia e dei comuni, nonche' dei
dipartimenti di prevenzione delle unita'  locali  socio  sanitarie  e
l'ottimale  svolgimento  delle attivita' previste nelle convenzioni e
negli accordi di programma di cui all'articolo 6.
  2.  Il  comitato  ha  compiti  di  consulenza  e  di  proposta;  in
particolare:
   a)  formula  al  direttore  generale  dell'ARPAV  proposte  per la
definizione dei programmi annuali di attivita';
   b) verifica l'andamento e i risultati delle attivita' programmate,
esprimendo al direttore generale dell'ARPAV valutazioni e proposte.
  3. Il comitato provinciale di coordinamento e' composto da:
   a)   il  Presidente  della  provincia  o  l'assessore  provinciale
all'ambiente, da lui delegato, che lo presiede;
   b) il responsabile del settore ambiente della provincia;
   c) un  responsabile  del  settore  ambiente  di  un  comune  della
provincia, designato dalla sezione provinciale dell'ANCI;
   d)  il  direttore  del  dipartimento  provinciale dell'ARPAV o suo
delegato;
   e) un rappresentante dei  dipartimenti  di  prevenzione  designato
congiuntamente  dai  direttori  generali  delle  unita'  locali socio
sanitarie della provincia.
  4. Alle riunioni del comitato  puo'  partecipare,senza  diritto  di
voto, il direttore generale dell'ARPAV.
  5.  In  relazione  alle materie trattate il Presidente del comitato
puo'  far  partecipare  alle  riunioni,  senza  diritto  di  voto,  i
responsabili  delle strutture della Regione,dell'ARPAV, di altri enti
locali e pubblici competenti in materia e delle unita'  locali  socio
sanitarie.
  6.  I responsabili degli uffici della provincia, dei comuni e delle
unita' locali socio sanitarie possono essere rappresentati, di  volta
in volta, da un funzionario dello stesso ufficio a cio' espressamente
delegato.
  7.  Il  comitato  e'  costituito  con  decreto del Presidente della
provincia, che designa altresi' il segretario.
  8. Il  comitato  provinciale  di  coordinamento  e'  convocato  dal
presidente  almeno  due  volte  all'anno.  Il  comitato  puo'  essere
convocato  anche  su  motivata  richiesta  del   direttore   generale
dell'ARPAV.
  9.  Le  sedute  del  comitato  sono  valide  quando sia presente la
maggioranza dei componenti. Le decisioni  sono  prese  a  maggioranza
assoluta  dei  presenti;  in  caso  di  parita',  prevale il voto del
presidente.