Art. 18. Comitato provinciale di coordinamento 1. Presso ciascuna Provincia e' istituito un comitato provinciale di coordinamento, al fine di garantire il coordinamento delle attivita' del dipartimento provinciale dell'ARPAV con le attivita' delle competenti strutture della provincia e dei comuni, nonche' dei dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie e l'ottimale svolgimento delle attivita' previste nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui all'articolo 6. 2. Il comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in particolare: a) formula al direttore generale dell'ARPAV proposte per la definizione dei programmi annuali di attivita'; b) verifica l'andamento e i risultati delle attivita' programmate, esprimendo al direttore generale dell'ARPAV valutazioni e proposte. 3. Il comitato provinciale di coordinamento e' composto da: a) il Presidente della provincia o l'assessore provinciale all'ambiente, da lui delegato, che lo presiede; b) il responsabile del settore ambiente della provincia; c) un responsabile del settore ambiente di un comune della provincia, designato dalla sezione provinciale dell'ANCI; d) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o suo delegato; e) un rappresentante dei dipartimenti di prevenzione designato congiuntamente dai direttori generali delle unita' locali socio sanitarie della provincia. 4. Alle riunioni del comitato puo' partecipare,senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAV. 5. In relazione alle materie trattate il Presidente del comitato puo' far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione,dell'ARPAV, di altri enti locali e pubblici competenti in materia e delle unita' locali socio sanitarie. 6. I responsabili degli uffici della provincia, dei comuni e delle unita' locali socio sanitarie possono essere rappresentati, di volta in volta, da un funzionario dello stesso ufficio a cio' espressamente delegato. 7. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della provincia, che designa altresi' il segretario. 8. Il comitato provinciale di coordinamento e' convocato dal presidente almeno due volte all'anno. Il comitato puo' essere convocato anche su motivata richiesta del direttore generale dell'ARPAV. 9. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.