Art. 19. Controllo regionale 1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attivita' dell'ARPAV mediante: a) l'apposizione del visto di congruita' di cui al comma 2; b) la continua attivita' anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa; c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalita' prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza cosi' come previsti dall'articolo 10, comma 2. 2. Sono sottoposti al visto di congruita' della Giunta regionale i seguenti atti: a) il programma annuale di attivita'; b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo; e) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu' di cinque anni. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 il direttore generale trasmette alla Giunta regionale i propri atti, corredati dalle eventuali documentazioni prescritte, entro dieci giorni dall'assunzione.