Art. 19.
                         Controllo regionale
 
  1.  La  Giunta  regionale  esercita  il  controllo   sull'attivita'
dell'ARPAV mediante:
   a) l'apposizione del visto di congruita' di cui al comma 2;
   b)  la  continua  attivita'  anche  ispettiva  di  vigilanza  e di
riscontro attuata attraverso le strutture individuate  dalla  Regione
stessa;
   c)  la  nomina  di  un  commissario  ad  acta qualora il direttore
generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo  le  modalita'
prescritte  dalla  presente  legge, agli atti di sua competenza cosi'
come previsti dall'articolo 10, comma 2.
  2. Sono sottoposti al visto di congruita' della Giunta regionale  i
seguenti atti:
   a) il programma annuale di attivita';
   b)  il  bilancio  di previsione, annuale e pluriennale, e il conto
consuntivo;
   e) gli atti vincolanti il patrimonio o il  bilancio  per  piu'  di
cinque anni.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2 il direttore generale
trasmette alla  Giunta  regionale  i  propri  atti,  corredati  dalle
eventuali    documentazioni    prescritte,    entro    dieci   giorni
dall'assunzione.