Art. 2.
                       Funzioni della Regione
 
  1. La Regione provvede, in particolare, a:
   a)  definire,  nell'ambito  degli  strumenti  di  programmazione e
pianificazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  gli   obiettivi
generali  delle  attivita'  di  prevenzione  collettiva  e  controllo
ambientale;
   b)  approvare  il regolamento ed il piano pluriennale di attivita'
dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;
   c)  assicurare  il  coordinamento  e  l'integrazione  dei  divcrsi
soggetti  istituzionali  operanti  nei  scttori dellaprotezione e del
controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
   d) esercitare il controllo di cui all'articolo 19.
  2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla  lettera
a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.