Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione provvede, in particolare, a: a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attivita' di prevenzione collettiva e controllo ambientale; b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attivita' dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16; c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei divcrsi soggetti istituzionali operanti nei scttori dellaprotezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva; d) esercitare il controllo di cui all'articolo 19. 2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.