Art. 20.
             Consultazione delle rappresentanze sociali
 
  1. Le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali  di
categoria,  delle  organizzazioni  sindacali  e di altre associazione
rappresentative di istanze sociali, nelle materie di cui all'articolo
3, commi 1 e 2, ed in particolare sul programma annuale di  attivita'
sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.