Art. 20. Consultazione delle rappresentanze sociali 1. Le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e di altre associazione rappresentative di istanze sociali, nelle materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ed in particolare sul programma annuale di attivita' sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.