Art. 21. Collaborazione con ANPA, agenzia europea per l'ambiente, Universita' agli studi, Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca 1. L'ARPAV puo' stipulare apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito con modificazioni nella legge n. 61/1994. 2. L'ARPAV puo' stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/9O, con Universita' agli studi e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni finalizzate all'espletamento di propri compiti e attivita'. 3. Nell'ambito della tutela ambientale della laguna di Venezia, il Presidente della Giunta regionale promuove la definizione di un accordo di programma fra l'ARPAV ed il Magistrato alle acque per assicurare lo svolgimento ottimale dei relativi controlli ambientali e l'utilizzazione coordinata delle strutture laboratoristiche e dei sistemi informativi.