Art. 21.
      Collaborazione con ANPA, agenzia europea per l'ambiente,
  Universita' agli studi, Magistrato alle acque e altri istituti di
                               ricerca
 
  1.  L'ARPAV  puo'  stipulare  apposita  convenzione  con  l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del  comma
3  dell'articolo  1  del  decreto  legge  n.  496/1993 convertito con
modificazioni nella legge n. 61/1994.
  2. L'ARPAV puo' stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente,  di
cui  al  Regolamento  CEE  1210/9O,  con Universita' agli studi e con
altri enti  ed  istituti  di  ricerca,  internazionali,  nazionali  e
regionali,  pubblici  e  privati,  apposite  convenzioni  finalizzate
all'espletamento di propri compiti e attivita'.
  3. Nell'ambito della tutela ambientale della laguna di Venezia,  il
Presidente  della  Giunta  regionale  promuove  la  definizione di un
accordo di programma fra l'ARPAV ed  il  Magistrato  alle  acque  per
assicurare  lo svolgimento ottimale dei relativi controlli ambientali
e l'utilizzazione coordinata delle strutture laboratoristiche  e  dei
sistemi informativi.