Art. 22. Costituzione 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede a nominare il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti, con le modalita' previste agli articoli 10 e 11. 2. Fino al centottantesimo giorno successivo alla nomina di cui al comma 1, il direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il compimento dei seguenti atti: a) entro centottanta giorni dalla nomina, ricognizione che, sulla base di parametri quali la densita' di popolazione,la densita' di sorgenti inquinanti, la densita' di attivita' produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi della azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAV; b) entro centoventi giorni dalla nomina, ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Unita' locali socio sanitarie; c) entro centoventi giorni dalla nomina, ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualita' ambientale, di proprieta' delle Province e dei Comuini e del relativo personale; d) entro centottanta giorni dalla nomina, predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attivita' del commissario straordinario di cui al comma 2, utilizzando anche personale comandato presso la Giunta regionale su richiesta del commissario medesimo. 4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e assegna all'ARPAV la sede; le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operativita' della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di unita' locali socio sanitarie. 5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARPAV e' costituita con deliberazione della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il direttore generale e' immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui all'articolo 25, comma 1 sono trasferite all'ARPAV.