Art. 22.
                            Costituzione
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge, il  Consiglio  regionale  provvede  a  nominare  il  direttore
generale  ed  il  collegio  dei  revisori dei conti, con le modalita'
previste agli articoli 10 e 11.
  2. Fino al centottantesimo giorno successivo alla nomina di cui  al
comma  1,  il  direttore  generale  svolge le funzioni di commissario
straordinario per il compimento dei seguenti atti:
   a) entro centottanta giorni dalla nomina, ricognizione che,  sulla
base  di  parametri  quali  la densita' di popolazione,la densita' di
sorgenti inquinanti, la densita' di attivita' produttive ed  agricole
e  la  presenza  di  recettori particolarmente sensibili, permetta di
definire gli obiettivi della azione di  protezione  ambientale  e  di
strutturare   su   di  essi  la  dotazione  organica,  strumentale  e
finanziaria dell'ARPAV;
   b)   entro   centoventi  giorni  dalla  nomina,  ricognizione  del
personale, dei beni mobili ed  immobili,  delle  attrezzature,  delle
dotazioni  finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi
multizonali di prevenzione, dei servizi  delle  Unita'  locali  socio
sanitarie;
   c)  entro  centoventi  giorni  dalla  nomina,  ricognizione  delle
attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualita'
ambientale, di proprieta' delle Province e dei Comuini e del relativo
personale;
   d) entro centottanta  giorni  dalla  nomina,  predisposizione  del
regolamento di cui all'articolo 15.
  3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
la  Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attivita'
del commissario straordinario di cui al comma  2,  utilizzando  anche
personale  comandato  presso  la  Giunta  regionale  su richiesta del
commissario medesimo.
  4. Entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge  la  Giunta regionale individua e assegna all'ARPAV la sede; le
attrezzature  e  la  dotazione  organica  necessarie  per   garantire
l'operativita'  della  direzione  centrale,  utilizzando  le  risorse
risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di
enti o strutture regionali, ovvero dal processo  di  unificazione  di
unita' locali socio sanitarie.
  5.  Entro  duecentosettanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge l'ARPAV e' costituita con deliberazione  della  Giunta
regionale;  con  il  medesimo  provvedimento il direttore generale e'
immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui  all'articolo  25,
comma 1 sono trasferite all'ARPAV.