Art. 23.
                       Dotazione di personale
 
  1.  Sono  assegnati all'ARPAV, con le modalita' di cui all'articolo
25:
   a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali  di  prevenzione
in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonche' quelle ulteriori in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b)  le  dotazioni  organiche  alla  data  dei 31 dicembre 1993 dei
servizi  delle  unita'  locali  socio   sanitarie,   in   base   alla
ricognizione  di  cui  all'articolo 22, relative al personale adibito
alle funzioni ed alle attivita', comprese quelle laboratoristiche, di
cui  all'articolo  3  attribuite   a   l'ARPAV;   tale   assegnazione
ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unita',
delle  frazioni  di  personale  comunque  utilizzato per le attivita'
trasferite;
   c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi  e
tecnici   delle  unita'  locali  socio  sanitarie  sedi  dei  presidi
multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione  trasferita
all'ARPAV sul totale della dotazione organica;
   d) le dotazioni organiche del dipartimento per l'agrometeorologia,
del Centro valanghe di Arabba e del centro agrochimico dell'ESAV;
   e)  le  dotazioni  organiche  della  Regione  o di enti regionali,
relative al personale adibito alle funzioni ed alle attivita' di  cui
all'articolo 3 attribuite all'ARPAV;
   f) le dotazioni organiche delle province e dei comuni, relative al
personale  adibito,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  alle  funzioni  ed  alle  attivita'  di  cui  all'articolo  3
attribuite all'ARPAV.
  2.  Esperite  le procedure di mobilita' esterna, alla copertura dei
posti vacanti nell'organico dell'ARPAV  siprocede  mediante  concorsi
pubblici.
  3.  Il direttore generale puo', nell'ambito delle disponibilita' di
bilancio dell'ARPAV, acquisire specifiche  consulenze  professionali,
con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 15.
  4.  L'ARPAV,  anche  al  fine  di favorire l'inserimento di giovani
specialisti nel proprio organico, e' autorizzata ad  assegnare  borse
di   studio,  con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 15.