Art. 23. Dotazione di personale 1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalita' di cui all'articolo 25: a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonche' quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; b) le dotazioni organiche alla data dei 31 dicembre 1993 dei servizi delle unita' locali socio sanitarie, in base alla ricognizione di cui all'articolo 22, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attivita', comprese quelle laboratoristiche, di cui all'articolo 3 attribuite a l'ARPAV; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unita', delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attivita' trasferite; c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle unita' locali socio sanitarie sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAV sul totale della dotazione organica; d) le dotazioni organiche del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del centro agrochimico dell'ESAV; e) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV; f) le dotazioni organiche delle province e dei comuni, relative al personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV. 2. Esperite le procedure di mobilita' esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAV siprocede mediante concorsi pubblici. 3. Il direttore generale puo', nell'ambito delle disponibilita' di bilancio dell'ARPAV, acquisire specifiche consulenze professionali, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 15. 4. L'ARPAV, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, e' autorizzata ad assegnare borse di studio, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 15.