Art. 24. Dotazione di beni 1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalita' di cui all'articolo 25: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' i beni mobili ed immobili e le attrezature dei servizi delle unita' locali socio sanitarie adibiti alla data del 31 dicembre 1993 all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV; b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del Centro agro-chimico dell'ESAV; c) le attrezzature di controllo ambientale di proprieta' regionale, nonche' altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV; d) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche delle province e dei comuni, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV.