Art. 24.
                          Dotazione di beni
 
  1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalita' di  cui  all'articolo
25:
   a)  i  beni  mobili  ed  immobili  e  le  attrezzature dei presidi
multizonali di prevenzione, nonche' i beni mobili ed  immobili  e  le
attrezature  dei  servizi delle unita' locali socio sanitarie adibiti
alla data del 31 dicembre 1993 all'esercizio delle funzioni  e  delle
attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV;
   b)  i  beni  mobili ed immobili e le attrezzature del dipartimento
per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba  e  del  Centro
agro-chimico dell'ESAV;
   c)   le   attrezzature   di  controllo  ambientale  di  proprieta'
regionale, nonche' altri beni mobili ed immobili e attrezzature della
Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle  funzioni  e
delle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV;
   d)  i  beni,  mobili  ed  immobili,  le attrezzature, le strutture
laboratoristiche delle province e dei comuni, adibiti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e
delle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV.