Art. 25.
         Modalita' di assegnazione del personale e dei beni
 
  1. La Giunta regionale, entro duecentosettanta giorni dalla data di
entrata  in vigore della presente legge,sulla base della ricognizione
effettuata dal direttore generale  dell'ARPAV,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni di commissario straordinario di cui all'articolo 22,
provvede  a  trasferire  all'ARPAV  le  dotazioni  organiche  con  il
relativo personale  in  servizio,  i  beni  mobili  ed  immobili,  le
attrezzature, indicati all'articolo 23, comma 1, lettere da a) ad e),
e  all'articolo  24,  comma  1,  lettere  a),  b) e c), e le relative
risorse finanziarie.
  2. All'atto del trasferimento all'ARPAV del  personale  di  cui  al
comma  1,  gli  enti  di  provenienza  provvedono alla corrispondente
riduzione dei ruoli organici.
  3.  Per  l'assegnazione  del  personale  e  dei  beni si procede ai
seguenti adempimenti:
   a) i  direttori  generali  delle  unita'  locali  socio  sanitarie
presentano  alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, le dotazioni organiche,  gli  elenchi
del  personale,  dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le
relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione
e dei servizi delle unita' locali socio sanitarie in essere sia  alla
data  del  31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della
presente legge;
   b) la Giunta regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente legge, predispone gli elenchi delle dotazioni
organiche,  del  personale,  dei  beni  mobili  ed  immobili,   delle
attrezzature  e delle relative dotazioni finanziarie del dipartimento
per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba  e  del  centro
agro-chimico  dell'ESAV,  nonche'  gli  elenchi delle attrezzature di
controllo ambientale di proprieta'  regionale,  dei  beni  mobili  ed
immobili,  delle  attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie
della Regione o di enti regionali,  adibiti  alle  funzioni  ed  alle
attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV;
   c)  le  province  e  i  comuni  individuano, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,  il  personale,  i  beni
mobili  ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e
le relative dotazioni finanziarie, adibiti alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  all'esercizio  delle  funzioni di cui
all'articolo 3 attribuite all'ARPAV, e ne  propongono  l'assegnazione
all'ARPAV   medesima;   per   la   loro   assegnazione  e  definitivo
trasferimento all'ARPAV si provvede, entro novanta giorni dal termine
della ricognizione di cui all'articolo 22, con decreto  delPresidente
della  Giunta  regionale,  su  conforme  deliberazione  della  Giunta
regionale, previa intesa con gli enti interessati.
  4. Qualora gli enti di cui al comma  3  lettere  a)  e  c)risultino
inadempienti,  la  Giunta  regionale  procede,  previa  diffida, alla
nomina di un commissario ad acta.
  5. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione in  servizio
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, nonche' quello
di cui all'articolo 23, comma 1,lettera a) assegnato ad altri servizi
delle unita' locali socio sanitarie successivamente  al  31  dicembre
1993 e' assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.
  6.  Il  personale  in  servizio  presso  i  presidi  multizonali di
prevenzione  alla  data  del  31  dicembre  1993  e'  successivamente
trasferito  ad altri servizi delle unita' locali socio sanitarie puo'
esercitare opzione per l'assegnazione definitiva  al  personale  dell
ARPAV.
  7.  Il personale dei servizi delle unita' locali socio sanitarie di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera b),adibito in modo esclusivo  o
prevalente  alle  funzione  ed  alle  attivita' di cui all'articolo 3
attribuite all'ARPAV, e' assegnatoe trasferito  all'ARPAV  fin  dalla
sua costituzione.
  8.  Il personale dei servizi delle unita' locali socio sanitarie di
cui  all'articolo  23,  comma  1,  lettera  b),adibito  in  modo  non
prevalente  alle  funzioni  ed  alle  attivita' di cui all'articolo 3
attribuite all'ARPAV,  puo'  esercitare  opzione  per  l'assegnazione
definitiva al personale dell'ARPAV, in posizione funzionale e settore
di    attivita'   corrispondenti,   in   relazione   alle   effettive
disponibilita'  nella  dotazione  organica   dell'ARPAV   e   secondo
specifiche modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
  9.  La  copertura  della quota della dotazione organica dei servizi
amministrativi e tecnici delle unita' locali sociosanitarie assegnata
all'ARPAV, di cui all'articolo 23, comma 1,lettera c),  e'  garantita
mediante   trasferimenti   di  personale  sulla  base  di  specifiche
modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
  10.  Fino  alla  organizzazione  delle   strutture   amministrative
dell'ARPAV  e  comunque non oltre il 31 dicembre 1997, il trattamento
economico  del  personale  trasferito  e   assegnato   all'ARPAV   e'
assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.