Art. 25. Modalita' di assegnazione del personale e dei beni 1. La Giunta regionale, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,sulla base della ricognizione effettuata dal direttore generale dell'ARPAV, nell'esercizio delle proprie funzioni di commissario straordinario di cui all'articolo 22, provvede a trasferire all'ARPAV le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, indicati all'articolo 23, comma 1, lettere da a) ad e), e all'articolo 24, comma 1, lettere a), b) e c), e le relative risorse finanziarie. 2. All'atto del trasferimento all'ARPAV del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici. 3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti: a) i direttori generali delle unita' locali socio sanitarie presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle unita' locali socio sanitarie in essere sia alla data del 31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi delle dotazioni organiche, del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV, nonche' gli elenchi delle attrezzature di controllo ambientale di proprieta' regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV; c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAV medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAV si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all'articolo 22, con decreto delPresidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati. 4. Qualora gli enti di cui al comma 3 lettere a) e c)risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta. 5. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quello di cui all'articolo 23, comma 1,lettera a) assegnato ad altri servizi delle unita' locali socio sanitarie successivamente al 31 dicembre 1993 e' assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione. 6. Il personale in servizio presso i presidi multizonali di prevenzione alla data del 31 dicembre 1993 e' successivamente trasferito ad altri servizi delle unita' locali socio sanitarie puo' esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell ARPAV. 7. Il personale dei servizi delle unita' locali socio sanitarie di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b),adibito in modo esclusivo o prevalente alle funzione ed alle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV, e' assegnatoe trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione. 8. Il personale dei servizi delle unita' locali socio sanitarie di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b),adibito in modo non prevalente alle funzioni ed alle attivita' di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV, puo' esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell'ARPAV, in posizione funzionale e settore di attivita' corrispondenti, in relazione alle effettive disponibilita' nella dotazione organica dell'ARPAV e secondo specifiche modalita' stabilite dalla Giunta regionale. 9. La copertura della quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle unita' locali sociosanitarie assegnata all'ARPAV, di cui all'articolo 23, comma 1,lettera c), e' garantita mediante trasferimenti di personale sulla base di specifiche modalita' stabilite dalla Giunta regionale. 10. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAV e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAV e' assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.