Art. 26.
          Trattamento giuridico ed economico del personale
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5,  del  decreto-legge  n.
496/1993, cosi' come convertito dalla legge  n.  61/1994,  in  attesa
dell'attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni,  il personale assegnato e trasferito all'ARPAV a norma
della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in
godimento all'atto dell'assegnazione e  del  trasferimento,  compresa
l'anzianita'   maturata  e  fatti  salvi  gli  effetti  di  eventuali
procedure concorsuali in corso di  svolgimento,  nonche'  il  salario
accessorio,  secondo  la  contrattazione  decentrata  degli  enti  di
provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza  e  previdenza  il
personale del l'ARPAV e' iscritto all'INPDAP.
  2.  Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  il
direttore  generale  dell'ARPAV,  sulla  base  di specifici indirizzi
della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in  materia
di   relazioni  sindacali,  provvede  alla  stipula  di  un  apposito
contratto  decentrato,  prevedendo  modalita'  e   termini   per   la
omogeneizzazione,  secondo  i  parametri del contratto prevalente tra
quelli applicati in via transitoria in base al comma 1  al  personale
assegnato  all'ARPAV,  dei  trattamenti  giuridici  ed  economici del
personale dell'ARPAV.   Tale  contratto  decentrato  e'  soggetto  al
controllo  preventivo  della  Giunta  regionale e viene adeguato alla
normativa contrattuale nazionale dalla  data  della  sua  entrata  in
vigore.
  3. Ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 496/1993 cosi'
come  convertito  dalla  legge  n.  61/1994,  nell'espletamento delle
attivita' di controllo e vigilanza di  cui  alla  presente  legge  il
personale  dell'ARPAV accede agli impianti e alle sedi di attivita' e
richiede  i  dati,  le   informazioni   e   i   documenti   necessari
all'espletamento  dei  suoi  compiti.  Tale  personale  e'  munito di
documento  di  riconoscimento  rilasciato  dall'ARPAV.   Il   segreto
industriale  non  puo'  essere  opposto  per evitare od ostacolare le
attivita'  di  verifica  e  di  controllo.    Il  direttore  generale
dell'ARPAV  con  proprio  atto  individua  il  personale che, ai fini
dell'espletamento delle attivita' di istituto,  deve  disporre  della
qualifica  di  ufficiale  di  polizia giudiziaria e ne fa proposta al
competente Prefetto.