Art. 26. Trattamento giuridico ed economico del personale 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 496/1993, cosi' come convertito dalla legge n. 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPAV a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianita' maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonche' il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale del l'ARPAV e' iscritto all'INPDAP. 2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, il direttore generale dell'ARPAV, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalita' e termini per la omogeneizzazione, secondo i parametri del contratto prevalente tra quelli applicati in via transitoria in base al comma 1 al personale assegnato all'ARPAV, dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPAV. Tale contratto decentrato e' soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore. 3. Ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 496/1993 cosi' come convertito dalla legge n. 61/1994, nell'espletamento delle attivita' di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAV accede agli impianti e alle sedi di attivita' e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAV. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPAV con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attivita' di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.