Art. 27.
                      Finanziamento dell'ARPAV
 
  1. Le entrate dell'ARPAV sono costituite:
   a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo
sanitario  nazionale,  capitolo  prevenzione,  che sara' destinata al
finanziamento dei  controlli  ambientali,  da  una  quota  del  Fondo
sanitario  regionale,  determinata  secondo  parametri  fissati dalla
Giunta regionale in relazione:
    1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali  di
prevenzione  e  dei  servizi  delle  unita'  locali  socio  sanitarie
trasferiti all'ARPAV alle relative  spese  per  beni  e  servizi,  ai
livelli  delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate, nonche' alle
spese di investimento;
    2) ai servizi che l'ARPAV assicura ai dipartimenti di prevenzione
delle unita' locali socio sanitarie, ai sensi dell'articolo 6,  comma
3;
   b)  da  un  contributo  annuale di funzionamento attribuito  dalla
Regione  per  l'espletamento  delle  attivita'  ordinarie   assegnate
all'ARPAV, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
   c)  da  un  finanziamento  regionale  per  la  realizzazione delle
attivita' e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le
modalita' di cui all'articolo 6, comma 6;
   d) da contributi annuali delle province per  l'espletamento  delle
attivita'  ordinarie  assegnate  all'ARPAV,  con  le  modalia' di cui
all'articolo 6, comma 1;
   e) da finanziamenti per la realizzazione di attivita'  e  progetti
specifici  commissionati  all'ARPAV dalle province, dai comuni, dalle
comunita' montane e  dalle  unita'  locali  socio  sanitarie  con  le
modalita' di cui all'articolo 6, comma 6;
   f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate
a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 9;
   g)  da  finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di
attivita' e progetti specifici;
   h) da eventuali lasciti o donazioni.