Art. 27. Finanziamento dell'ARPAV 1. Le entrate dell'ARPAV sono costituite: a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sara' destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione: 1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle unita' locali socio sanitarie trasferiti all'ARPAV alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate, nonche' alle spese di investimento; 2) ai servizi che l'ARPAV assicura ai dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3; b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPAV, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attivita' e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6; d) da contributi annuali delle province per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPAV, con le modalia' di cui all'articolo 6, comma 1; e) da finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti specifici commissionati all'ARPAV dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dalle unita' locali socio sanitarie con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6; f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 9; g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attivita' e progetti specifici; h) da eventuali lasciti o donazioni.