Art. 3. Funzioni dell'Agenzia 1. L'ARPAV svolge le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dcll'ambiente relative: a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi; b) alla radioattivita' ambientale; c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni. 2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1,l'ARPAV provvede, in particolare, a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo; b) effettuare il controllo della qualita' dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualita' delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli; c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonche' gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattivita' ambientale; d) effettuare attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attivita' industriali di cui al D.P.R. n. 175/1988 e successive modificazioni; e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalita' di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali; f) effettuare attivita' relative alla sicurezza impiantistica,in ambienti di vita; g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorita' competenti in campo ambientale; h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attivita' istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale; i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale; l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica; m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonche' per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994; n) svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche; o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unita' locali socio sanitarie e con il sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA); p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonche' sulle forme di tutela degli ecosistemi; q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualita' ecologica e del sistema di ecogestione e audit; r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza; s) promuovere le attivita' di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale; t) realizzare attivita' di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi; u) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualita' e sulle buone pratiche di laboratorio; v) promuovere le attivita' di educazione ed informazione ambientale dei cittadini. 3. L'ARPAV puo' inoltre fornire altre attivita' di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6.