Art. 3.
                        Funzioni dell'Agenzia
 
  1.   L'ARPAV   svolge  le  attivita'  tecnico-scientifiche  di  cui
all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito  nella  legge
n.  61/1994,  connesse  all'esercizio delle funzioni pubbliche per la
protezione dcll'ambiente relative:
   a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
    1) acqua;
    2) aria, compreso  l'inquinamento  acustico  ed  elettromagnetico
negli ambienti di vita;
    3) suolo;
    4) rifiuti solidi e liquidi;
   b) alla radioattivita' ambientale;
   c)  ai  rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate
attivita'  industriali  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.
  2.  Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1,l'ARPAV provvede,
in particolare, a:
   a) effettuare il controllo di  fonti  e  fattori  di  inquinamento
dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
   b)  effettuare  il controllo della qualita' dell'aria, del livello
sonoro nell'ambiente,  della  qualita'  delle  acque  superficiali  e
sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
   c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche
relativi   alle  attivita'  connesse  all'uso  pacifico  dell'energia
nucleare e in materia di protezione  dell'ambiente  dalle  radiazioni
ionizzanti  e  dai  campi  elettromagnetici,  nonche' gestire la rete
unica regionale di controllo sulla radioattivita' ambientale;
   d)  effettuare  attivita'  di  supporto  tecnico-scientifico  agli
organi  preposti  alla  valutazione ed alla prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti, connessi a determinate attivita' industriali  di
cui al D.P.R. n. 175/1988 e successive modificazioni;
   e)   formulare  modelli  di  simulazione  per  la  definizione  di
modalita' di  intervento  in  situazioni  critiche,  con  particolare
riferimento ai rischi industriali;
   f)  effettuare  attivita' relative alla sicurezza impiantistica,in
ambienti di vita;
   g) svolgere funzioni tecniche  di  controllo  sul  rispetto  delle
norme  vigenti  e  delle  disposizioni  e  prescrizioni contenute nei
provvedimenti emanati dalle autorita' competenti in campo ambientale;
   h)  fornire  alla  Regione  e  agli  enti   locali   il   supporto
tecnico-scientifico  necessario  alle  attivita' istruttorie connesse
all'approvazione dei progetti e al rilascio delle  autorizzazioni  in
materia ambientale;
   i)   fornire   alla  Regione  e  agli  enti  locali,  il  supporto
tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani  e  progetti
per la protezione ambientale;
   l)  formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali
riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il  risparmio
energetico, le forme alternative di produzione energetica;
   m)  fornire  il  supporto  tecnico-scientifico alla Regione e agli
enti locali per  la  valutazione  di  impatto  ambientale  e  per  la
determinazione  del  danno ambientale, nonche' per la classificazione
degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della
sanita' 5 settembre 1994 pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;
   n)   svolgere   attivita'   finalizzate   a   fornire  previsioni,
informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
   o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale  per  il
monitoraggio  ambientale  ed  epidemiologico  in relazione ai fattori
ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici,
anche  mediante  l'integrazione  dei  catasti  e  degli   osservatori
regionali  esistenti,  in  collaborazione  con il sistema informativo
delle unita' locali socio sanitarie  e  con  il  sistema  informativo
nazionale per l'ambiente (SINA);
   p)  realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti
operanti   nel   settore,    ricerche    applicate    sui    fenomeni
dell'inquinamento,  sulle  condizioni generali dell'ambiente, nonche'
sulle forme di tutela degli ecosistemi;
   q) promuovere iniziative di ricerca di  base  ed  applicata  sulle
forme  di  tutela  degli  ecosistemi,  sui  fenomeni,  cause e rischi
dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti
e  sistemi  di  produzione  ecocompatibili,  sulle  applicazioni  del
marchio di qualita' ecologica e del sistema di ecogestione e audit;
   r)  collaborare  con  istituzioni  ed enti scientifici nazionali e
internazionali secondo  le  disposizioni  di  legge  e  le  eventuali
convenzioni  stipulate  con  gli  stessi e cooperare, per conto della
Regione, con  programmi  di  ricerca  nazionali  e  comunitari  nelle
materie di competenza;
   s)   promuovere   le   attivita'  di  formazione,  informazione  e
aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
   t) realizzare attivita' di formazione  ed  informazione  specifica
sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative
a  misure,  rilievi  e analisi, anche al fine di acquisire protocolli
operativi uniformi;
   u) promuovere l'attuazione della normativa  sull'assicurazione  di
qualita' e sulle buone pratiche di laboratorio;
   v)   promuovere   le   attivita'  di  educazione  ed  informazione
ambientale dei cittadini.
  3. L'ARPAV puo' inoltre fornire altre attivita' di consulenza o  di
verifica  dell'attuazione  di  norme  di legge in materia di tutela e
protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste
dalla Regione e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti pubblici
e da privati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6.