Art. 30.
                            Norme finali
 
  1. Le funzioni in materia ambientale  disciplinate  dalla  presente
legge  e  gia' attribuite dalla legislazione regionale al settore per
l'igiene pubblica dell'unita' locale socio sanitaria sono svolte  dai
dipartimenti provinciali dell'ARPAV territorialmente competenti.
  2. L'ARPAV, sulla base di apposite convenzioni, svolge a favore del
settore  primario  le  attivita'  tecniche  e  laboratoristiche  gia'
esercitate  dal  dipartimento  per  l'agrometeorologia,  dal   centro
valanghe di Arabba e dal centro agro-chimico dell'ESAV.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge, la Giunta  regionale  individua  le  strutture  regionali  cui
affidare  le  attivita'  attualmente  svolte  dal  centro valanghe di
Arabba non ricomprese nella disciplina della presente legge.