Art. 30. Norme finali 1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e gia' attribuite dalla legislazione regionale al settore per l'igiene pubblica dell'unita' locale socio sanitaria sono svolte dai dipartimenti provinciali dell'ARPAV territorialmente competenti. 2. L'ARPAV, sulla base di apposite convenzioni, svolge a favore del settore primario le attivita' tecniche e laboratoristiche gia' esercitate dal dipartimento per l'agrometeorologia, dal centro valanghe di Arabba e dal centro agro-chimico dell'ESAV. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui affidare le attivita' attualmente svolte dal centro valanghe di Arabba non ricomprese nella disciplina della presente legge.