Art. 31.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in  lire
500  milioni  per  l'esercizio  1996, si fa fronte mediante riduzione
dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n.
50164,  denominato  "Interventi  regionali  per  favorire  la   minor
produzione  di  rifiuti  nonche' per gli interventi di cui alla legge
regionale 22 maggio 1984, n. 22 - somma finanziata con i proventi del
tributo speciale per il deposito in discarica", iscritto nello  stato
di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996.
  2.  Nel  medesimo  stato  di previsione della spesa e' istituito il
capitolo n. 50268 denominato "Oneri per la costituzione ed  il  primo
funzionamento  dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale ARPAV", con stanziamento di lire 500 milioni in termini di
competenza e cassa.
  3.  Per  gli esercizi successivi al 1996 la spesa sara' determinata
con  legge  di  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge
regionale di contabilita'.