Art. 31. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 500 milioni per l'esercizio 1996, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato "Interventi regionali per favorire la minor produzione di rifiuti nonche' per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 - somma finanziata con i proventi del tributo speciale per il deposito in discarica", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996. 2. Nel medesimo stato di previsione della spesa e' istituito il capitolo n. 50268 denominato "Oneri per la costituzione ed il primo funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale ARPAV", con stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e cassa. 3. Per gli esercizi successivi al 1996 la spesa sara' determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale di contabilita'.