Art. 32. Norma transitoria 1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV. 2. Sino alla costituzione dell'ARPAV gli attuali presidi multizonali di prevenzione continuano a svolgere l'attivita' prestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.