Art. 32.
                          Norma transitoria
 
  1.  A  modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della
legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16  a  24
della  legge  regionale  n.  54/1982  ha  efficacia dal momento della
costituzione dell'ARPAV.
  2.  Sino  alla  costituzione   dell'ARPAV   gli   attuali   presidi
multizonali di prevenzione continuano a svolgere l'attivita' prestata
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.