Art. 4.
             Competenze dei dipartimenti di prevenzione
delle unita' locali socio sanitarie in relazione alla presente legge
 
  1. Per quanto rileva ai fini della presente legge le competenze dei
dipartimenti  di  prevenzione  delle unita' locali Socio sanitarie di
cui all'articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n.  56 e
di cui alla legge regionale 3 febbraio  1996,  n.  5  e  all'allegato
piano socio-sanitario regionale, riguardano le seguenti materie:
   a) igiene e sanita' pubblica, relativa in particolare a:
    1)   epidemiologia   e  profilassi  delle  malattie  infettive  e
diffusive e cronico degenerative;
    2) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
    3) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
   b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,  relativa  in
particolare a:
    1) tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;
    2) antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;
    3)  vigilanza  sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
   c)  igiene  degli  alimenti  e  della  nutrizione,   relativa   in
particolare alla tutela e al controllo dell'acqua ad uso potabile;
   d) servizi veterinari, relativa in particolare a:
    1) sanita' animale;
    2)   igiene   della  produzione,  trasformazione,  conservazione,
trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine  animale  e
loro derivati;
    3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zooteeniche.