Art. 4. Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie in relazione alla presente legge 1. Per quanto rileva ai fini della presente legge le competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unita' locali Socio sanitarie di cui all'articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e di cui alla legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 e all'allegato piano socio-sanitario regionale, riguardano le seguenti materie: a) igiene e sanita' pubblica, relativa in particolare a: 1) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e diffusive e cronico degenerative; 2) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo; 3) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale; b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in particolare a: 1) tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio; 2) antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro; 3) vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla tutela e al controllo dell'acqua ad uso potabile; d) servizi veterinari, relativa in particolare a: 1) sanita' animale; 2) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati; 3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zooteeniche.