Art. 5. Coordinamento tra ARPAV e unita' locali socio sanitarie 1. L'ARPAV ed i dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. 2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilita' del procedimento e' imputata al soggetto che ha la competenza prevalente; l'altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza. 3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza e' assegnata all'ARPAV che si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 4. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, puo' ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui agli articoli 3 e 4, nonche' individuare modalita' di collaborazione tra le strutture provinciali dell'ARPAV e i dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie.