Art. 5.
       Coordinamento tra ARPAV e unita' locali socio sanitarie
 
  1.  L'ARPAV  ed  i  dipartimenti di prevenzione delle unita' locali
socio  sanitarie  esercitano  in  modo  coordinato  ed  integrato  le
funzioni  di  controllo  ambientale  e  di prevenzione collettiva che
rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilita' del  procedimento
e'  imputata  al  soggetto  che  ha la competenza prevalente; l'altro
soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.
  3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita,  la
competenza  e'  assegnata all'ARPAV che si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle unita'  locali  socio  sanitarie  per  acquisire  i
pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
  4.   La   Giunta  regionale,  con  appositi  atti  di  indirizzo  e
coordinamento,  puo'  ulteriormente  specificare  il  riparto   delle
competenze  di cui agli articoli 3 e 4, nonche' individuare modalita'
di  collaborazione  tra  le  strutture  provinciali  dell'ARPAV  e  i
dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie.