Art. 6.
     Rapporti fra Regione, province, comuni, comunita' montane,
     unita' locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV
 
  1.  La Regione, le province, i comuni e le comunita' montane per lo
svolgimento  delle  attivita'  tecnico-scientifiche  necessarie   per
l'esercizio  delle  funzioni  di  controllo  ambientale di rispettiva
competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale e'  tenuta  a  garantire
loro  il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo
modalita' stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.
  2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle  comunita'  montane
ed  alle  unita' locali socio sanitarie non e' consentito mantenere o
attivare propri laboratori o apparecchiature destinati  al  controllo
ambientale.
  3.   I  dipartimenti  di  prevenzione  delle  unita'  locali  socio
sanitarie per l'esercizio delle funzioni di cui  all'articolo  4  non
gia'    espletate    da   strutture   ospedaliere   o   dall'Istituto
zooprofilattico  delle  Venezie,   si   avvalgono   delle   strutture
laboratoristiche  ovvero del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAV,
secondo modalita' stabilite da apposite convenzioni  e/o  accordi  di
programma.
  4. I consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo  15,  commi  5,  6  e 7, della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 1, si avvalgono dell'ARPAV, secondo modalita'  stabilite  da
apposite convenzioni.
  5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attivita' definiscono i
servizi che l'ARPAV e' tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi
1, 3 e 4.
  6.  L'ARPAV  puo'  stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la
Regione,  le  province,  i  comuni,  le  comunita'   montane   ed   i
dipartimenti  di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie, per
la prestazione di servizi ed attivita'  aggiuntivi,  alla  condizione
che  sia  garantita  la  fornitura  di  quanto  gia'  previsto  nelle
convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.
  7. 11 regolamento e i piani pluriennali di attivita' stabiliscono i
criteri  per  la  prestazione  da   parte   dell'ARPAV   di   servizi
tecnico-scientifici  e  analitici  ad altri enti e soggetti pubblici,
sulla base di apposite convenzioni.
  8. Le convenzioni e gli accordi di programma  di  cui  al  presente
articolo   individuano,  tra  l'altro,  gli  standard  qualitativi  e
quantitativi,  i  tempi  ed  i  costi   delle   prestazioni   erogate
dall'ARPAV,  nonche'  le  modalita'  di pronto intervento nei casi di
emergenza ambientale.
  9. L'ARPAV puo' fornire prestazioni a favore di  soggetti  privati,
limitatamente    a    servizi   analitici,   tecnico-scientifici   ed
informativi, con esclusione di qualsiasi attivita'  di  consulenza  e
progettazione,  secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 15, subordinatamente  all'espletamento  dei  compiti  di
istituto  e  purche'  tale  attivita'  non  risulti incompatibile con
l'esigenza di imparzialita' nell'esercizio delle  attivita'  tecniche
di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo
apposito  tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del
direttore generale.