Art. 6. Rapporti fra Regione, province, comuni, comunita' montane, unita' locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV 1. La Regione, le province, i comuni e le comunita' montane per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale e' tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalita' stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma. 2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed alle unita' locali socio sanitarie non e' consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale. 3. I dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 non gia' espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAV, secondo modalita' stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma. 4. I consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, si avvalgono dell'ARPAV, secondo modalita' stabilite da apposite convenzioni. 5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attivita' definiscono i servizi che l'ARPAV e' tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi 1, 3 e 4. 6. L'ARPAV puo' stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le province, i comuni, le comunita' montane ed i dipartimenti di prevenzione delle unita' locali socio sanitarie, per la prestazione di servizi ed attivita' aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto gia' previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4. 7. 11 regolamento e i piani pluriennali di attivita' stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni. 8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV, nonche' le modalita' di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale. 9. L'ARPAV puo' fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attivita' di consulenza e progettazione, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purche' tale attivita' non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialita' nell'esercizio delle attivita' tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale.